Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) indica che tutte le spese sostenute per prestazioni sanitarie, sia psicoterapeutiche (o psicologiche) sia di altra natura, sono detraibili come spese mediche specialistiche. Affinché questo sia possibile, è necessario che il professionista sia iscritto al proprio ordine professionale.
Secondo la circolare N.20/E del 2011 emessa dall’Agenzia delle Entrate, infatti, le prestazioni sanitarie professionali dello psicologo e dello psicoterapeuta sono equiparabili a quelle di un medico: dunque le prestazioni sanitarie offerte da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche sono ammesse alla detrazione fiscale.
Il medesimo Testo Unico riporta che le spese sanitarie rese dallo Psicologo danno luogo a una detrazione del 19% della spesa complessiva per le prestazioni sanitarie, con una franchigia pari a 129,11 euro.
Inoltre il Ministero della Sanità ha decretato nel 1994 che le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione fornite dagli esercenti le professioni sanitarie soggette a vigilanza, compresi dunque gli psicologi, siano esenti dall’imposta sul valore aggiunto (IVA).
Per poter detrarre la prestazione sanitaria è necessario che i dati fiscali del paziente vengano comunicati all’Agenzia delle Entrate tramite il Sistema Tessera Sanitaria. Tuttavia il paziente ha il diritto di opporsi alla trasmissione dei propri dati al Sistema Tessera Sanitaria, ai fini della predisposizione del 730 precompilato.




